Art. 3.
(Piano di rete).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i

 

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soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e dalle province, d'intesa con i comuni, provvedono alla predispo- sizione del nuovo piano di rete o all'aggiornamento del piano d'ambito di cui dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitandolo al territorio della provincia interessata. Qualora l'intesa non sia raggiunta provvede la regione.
      2. Il piano di rete è costituito dai seguenti atti:

          a) ricognizione delle infrastrutture;

          b) programma degli interventi;

          c) modello gestionale e organizzativo;

          d) piano economico-finanziario.

      3. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dai comuni, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
      4. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tale fine programmate e i tempi di realizzazione.
      5. Il modello gestionale e organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
      6. Il piano economico-finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da

 

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tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
      7. Il piano di rete è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.